Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche dei termini di versamento degli acconti di imposta)
1. I versamenti relativi all'acconto di imposta dovuto nel mese di novembre con riferimento alla dichiarazione dei redditi e alla dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, previsti dall'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono rateizzati in sei rate mensili da gennaio a giugno senza interessi.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con quanto previsto dal presente articolo.