Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Ulteriori modifiche al calendario fiscale)
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, i termini dei versamenti dovuti per le imposte sui redditi e relative addizionali, per l'imposta regionale sulle attività produttive, per le imposte sostitutive, per l'imposta sul valore aggiunto, ovvero per le ritenute sia a titolo di acconto che di imposta, nonché per i contributi previdenziali e assistenziali, sono fissati in due sole date corrispondenti al 16 del mese e all'ultimo giorno del mese del periodo di riferimento.