Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I costi effettivi sono determinati computando oltre ai costi diretti tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e tra questi quelli indiretti e generali, ivi inclusi quelli finanziari e tributari»;
b) al comma 2-bis, le parole: «5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «6 per cento» e le parole: «e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi» sono sostituite con le seguenti: «e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi»;
c) al comma 4, alinea, le parole: «di cui al comma 5» sono sostituite con le seguenti: «di natura non commerciale ai sensi del comma 5»;
d) al comma 5-bis, dopo le parole: «le quote associative dell'ente,» sono aggiunte le seguenti: «i proventi non commerciali di cui agli articoli 84 e 85,»;
e) al comma 5-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i due periodi d'imposta successivi al termine fissato dall'articolo 104, comma 2, il mutamento di qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale e da ente di terzo settore commerciale a ente di terzo settore non commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica.»;
f) al comma 6, le parole: «familiari e conviventi», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «familiari conviventi» e, al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-bis».
Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: all'articolo 104 del con la seguente: al.