stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26.092.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3653

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/07/2022  [ apri ]
26.092.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure per favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata)

  1. Al fine di favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata, la residenzialità nei centri storici e di tutelare il patrimonio storico-artistico e ambientale i comuni di cui all'articolo 59, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono:

   a) integrare i propri strumenti urbanistici con specifiche disposizioni per individuare, in modo differenziato per ambiti omogenei e nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione, con particolare riguardo al centro storico, i limiti massimi e i presupposti previsti per la destinazione degli immobili residenziali ad attività di locazione breve di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Le disposizioni di cui al primo periodo tengono conto della funzione di integrazione al reddito della locazione breve per i soggetti che svolgono tale attività in relazione a una sola unità immobiliare;

   b) stabilire, con specifiche disposizioni regolamentari, che lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera a) per oltre 120 giorni, anche non consecutivi, di ogni anno solare, sia subordinato al mutamento di destinazione d'uso e categoria funzionale dell'immobile.

  2. Il Regolamento di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente in considerazione dell'andamento della popolazione residente e adottato nel rispetto della legge regionale in materia.