Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Esclusione dei giochi e degli apparecchi con una funzione meramente ludica o ricreativa dal regime di controlli di cui all'articolo 110 del TULPS)
1. All'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, lettera c-bis), le parole: «possono distribuire tagliandi» sono sostituite dalle seguenti: «distribuiscono tagliandi», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che non distribuiscono tagliandi sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000 n. 388.»;
b) il comma 7-ter è abrogato.