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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26.071.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3653

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/07/2022  [ apri ]
26.071.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Semplificazioni in materia di Sismabonus)

  1. Il deposito presso lo sportello unico competente, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dell'asseverazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, pubblicato nel sito internet del Ministero in data 28 febbraio 2017, oltre il termine previsto dal successivo comma 3 del medesimo articolo 3, comporta il mancato riconoscimento del Sismabonus, nelle misure di cui all'articolo 16, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e nelle misure di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, solo se, prima del suo tardivo adempimento, vengono avviati controlli sui lavori che avrebbero dovuto essere oggetto dell'asseverazione, da parte delle competenti autorità fiscali, urbanistiche, previdenziali e di sicurezza del lavoro, nonché in ogni caso se tale deposito viene effettuato oltre novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.