Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Proroga ultimazione investimenti ex legge «Sabatini»)
1. Per gli investimenti in corso al 24 febbraio 2022 il termine di 12 mesi previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto 25 gennaio 2016 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze emanato in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è da intendersi comunque prorogato fino al 31 dicembre 2022.