Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Interpretazione ai fini dell'esonero contributivo degli articoli non considerati imballaggi)
1. Tutti i vasi destinati all'esercizio dell'impresa florovivaistica, allorquando inseriti strumentalmente nelle diverse fasi del ciclo produttivo della stessa, ai fini dell'evasione delle obbligazioni ambientali di questa impresa sono considerati beni e non imballaggi.