Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Modifica della ritenuta sui bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta)
1. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «2 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.