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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26.014.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3653

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/07/2022  [ apri ]
26.014.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di Superbonus per IACP ed enti assimilati)

  1. All'articolo 119, comma 9-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «I soggetti di cui al comma 9, lettera c), che detraggono l'imposta sul valore aggiunto solo parzialmente, in caso di esercizio dell'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, lettera a), possono computare, nell'ammontare ammesso al beneficio ivi previsto, l'imposta sul valore aggiunto non detraibile, determinata applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativa all'anno precedente a quello di sostenimento delle spese. In ogni caso i soggetti di cui al periodo precedente, restituiscono in sede di dichiarazione dei redditi, senza sanzioni e interessi, il beneficio fruito in eccesso, definito sulla base della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto non detraibile calcolata con la percentuale di cui al periodo precedente e quella determinata in via definitiva e rimasta effettivamente a loro carico, maggiorata del 10 per cento.».