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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26.0102.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3653

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/07/2022  [ apri ]
26.0102.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «se effettuato, con il pagamento dell'unica o della prima rata entro il 30 settembre 2022, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018. Le restanti rate sono da corrispondere il 30 novembre 2022, il 30 marzo 2023, il 30 giugno 2023 e il 30 settembre 2023».
  2. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni o decadenza dei piani di rateizzazione a carico dei contribuenti che non abbiano rispettato il termine precedentemente previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. Le sanzioni e le decadenze applicate dal 10 dicembre 2021 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono nulle.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.