Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Misure per lo sviluppo della professionalità negli enti del Terzo settore)
1. Al fine di consentire agli enti del Terzo settore di valorizzare la professionalità del proprio personale e assumere risorse sempre più specializzate, al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 3, lettera b), le parole da: «di cui all'articolo 5» fino alla fine del periodo, sono soppresse;
b) all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda» sono aggiunte le seguenti: «, salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1.».