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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 25.04.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3653

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/07/2022  [ apri ]
25.04.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di contrasto al mercato illecito)

  1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 41, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.
(Fabbricazione clandestina di tabacchi lavorati)

   1. Chiunque fabbrica clandestinamente tabacchi lavorati o comunque, a prescindere dalla destinazione d'uso dichiarata o desumibile, idonei a essere fumati senza ulteriore processo di trasformazione industriale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 8.000 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.
   2. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita da soggetti non autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti o alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento.»;

   b) all'articolo 47, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

   «5-ter. Per i tabacchi lavorati, le deficienze o eccedenze riscontrate in sede di verificazione dei depositi fiscali o della linea di distribuzione, derivanti da errori nella movimentazione del prodotto, si compensano, secondo apposite procedure definite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per prodotti che risultino della stessa tipologia secondo quanto indicato dal presente decreto.».

  2. Al decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 291-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 291-bis.
(Contrabbando di tabacchi lavorati)

   1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato ovvero produce ai fini di un'esportazione non perfezionata ovvero seguita da reimportazione illecita un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 10 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e con la reclusione da due a cinque anni.
   2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato uguale o inferiore a dieci chilogrammi convenzionali ma superiore a un chilogrammo convenzionale, sono puniti con la multa di euro 10 per ogni grammo convenzionale di prodotto e con la reclusione da sei mesi a due anni.
   3. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato uguale o inferiore a un chilogrammo convenzionale, sono puniti con la sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro.»;

   b) all'articolo 291-ter, comma 2, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

   «e-bis) nel commettere il reato ha utilizzato prodotti in violazione degli obblighi di iscrizione nelle tariffe di vendita di cui all'articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

   e-ter) nel commettere il reato ha utilizzato prodotti che, seppure iscritti nelle tariffe di vendita di cui all'articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono dichiarati contraffatti dai produttori che ne hanno richiesto l'iscrizione, fatte salve ulteriori ipotesi di reato riferite alla contraffazione del prodotto;

   e-quater) nel commettere il reato ha utilizzato prodotti che non rispettano i prescritti parametri degli ingredienti come previsto dalla normativa comunitaria e dalle norme nazionali di recepimento, secondo quanto accertato sulla base di analisi a campione effettuate sugli stessi dall'autorità competente;

   e-quinquies) nei casi in cui viene accertata la flagranza della vendita a un minore di età».