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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23.16.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3653

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/07/2022  [ apri ]
23.16.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis: L'Agenzia italiana del farmaco provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del prontuario della distribuzione diretta (PHT), destinando i medicinali per i quali sia stata pubblicata una Nota AIFA che ne estende la prescrivibilità anche al medico di medicina generale, alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza variazioni dei tetti di spesa previsti dalla legge vigente.
  7-ter. A tal fine, per la distribuzione convenzionata dei medicinali esclusi dalla lista PHT, di cui al comma precedente, sono mantenute le scontistiche confidenziali negoziate a livello nazionale, applicate dall'industria al prezzo ex-factory per la cessione al Servizio sanitario nazionale, anche per la vendita nel canale convenzionale delle farmacie aperte al pubblico.
  7-quater. Al fine di garantire la sostenibilità del sistema e l'omogeneità delle tariffe a livello nazionale, per la remunerazione del servizio di distribuzione nel canale convenzionale dei medicinali di cui al primo comma, il Ministero della salute d'intesa con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate pubbliche e private, e il Ministero dell'economia e delle finanze con successivo decreto provvederanno a definire un accordo che preveda l'applicazione di una quota fissa per confezione.

ident. 23.15.