Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Trasparenza erogazioni pubbliche a favore delle imprese)
1. All'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile possono, in alternativa, pubblicare gli importi e le informazioni nella nota integrativa e quelli che lo redigono ai sensi dell'articolo 2435-ter in apposita sezione dell'istanza XBRL di deposito del bilancio».