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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.039.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3653

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/07/2022  [ apri ]
20.039.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. All'articolo 35 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

   «8-bis. Su una apposita piattaforma informatica istituita dal Commissario straordinario è gestito il flusso dei dati contenuti nei badge di cantiere, previsti dal comma 6, e nel “settimanale di cantiere” di cui alla delibera CIPE n. 58 del 3 agosto 2011.
   8-ter. Il trattamento dei dati, correlato con le opere di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2017, di cui è titolare il Commissario per la ricostruzione è regolato con uno o più atti emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in conformità con la disciplina recata dal Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con la disciplina adottata ai sensi del precedente periodo sono tra l'altro individuati i responsabili del trattamento, il regime di garanzie, i limiti di gestione di impiego e di accessibilità dei dati personali che confluiscono nella piattaforma informatica di cui al comma 9.
   8-quater. Per gli oneri necessari allo sviluppo e alla gestione delle piattaforme informatiche, si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, nei limiti di un importo annuo non superiore a 2 milioni di euro per l'anno 2022. Il Commissario straordinario provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche attraverso la stipula di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3.
   8-quinquies. Alle ulteriori esigenze della struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto, fino alla concorrenza di 500 mila euro per l'anno 2022.».

  2. All'articolo 32 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2, le parole: «di un'unica piattaforma», sono sostituite dalle seguenti: «di una piattaforma».