Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Presupposti del canone unico)
1. Al comma 819 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «suolo pubblico» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile; l'occupazione, anche abusiva, di aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio»;
b) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; la diffusione di messaggi pubblicitari con mezzi, comunque utilizzati, ivi inclusa l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica».