Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
1. Al comma 817 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021».