Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «le parti contraenti,» sono soppresse le seguenti: «le parti in causa,»;
b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Per le sentenze e le ordinanze soggette a registrazione, obbligate al pagamento dell'imposta sono esclusivamente le parti soccombenti in giudizio».