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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.01. in Assemblea riferita al C. 3653

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/07/2022  [ apri ]
21.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche alla procedura di sospensione legale della riscossione)

  1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 538:

    1) all'alinea, le parole: «entro sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «entro cento»;

    2) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con la notifica della cartella di pagamento»;

    3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso con inclusione dei vizi di notifica di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»;

   b) dopo il comma 539-bis, è inserito il seguente:

   «539-ter. Nel caso in cui il contribuente nella propria dichiarazione ravvisi l'esistenza di vizi di notifica, il concessionario per la riscossione, prima di trasmettere gli atti all'ente creditore, è tenuto a verificare l'esistenza delle ragioni del debitore entro il termine di cento giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538 dandone immediata notizia anche all'ente impositore»;

   c) al comma 540, primo periodo, le parole: «duecentoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cento giorni».