stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.03. in Assemblea riferita al C. 3653

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/07/2022  [ apri ]
18.03.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

  1. Dopo l'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto il seguente:

«Art. 32-ter.
(Liquidazione dell'IVA per cassa per gli incentivi in materia di efficienza energetica)

   1. Per le spese relative agli interventi di efficienza energetica, di cui agli articoli 119 e 121 lettera a) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e i soggetti professionisti, che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione interessati alla gestione e l'esecuzione dei lavori, possono optare per la liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto, secondo la contabilità per cassa, come disciplinata dall'articolo 32-bis. Il regime di cui al precedente periodo si rende applicabile secondo le modalità individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
   2. Le disposizioni di cui al presente articolo sono disciplinate nel rispetto della vigente disciplina europea in materia di aiuti di Stato e subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, nonché nel quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato, per fronteggiare la situazione di emergenza economica.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».