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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.08. in Assemblea riferita al C. 3653

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/07/2022  [ apri ]
16.08.
inammissibile

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni sugli agenti in attività finanziaria e sui mediatori creditizi)

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 4 dell'articolo 128-quater è sostituito dal seguente: «4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di uno o più intermediari»;

   b) il comma 4 dell'articolo 128-sexies è sostituito dal seguente:

   «4. Il mediatore creditizio e il prestatore di servizi di consulenza di cui al comma 2-bis svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da convenzioni, accordi commerciali o altri rapporti che possano comprometterne l'indipendenza.»;

   c) l'articolo 128-octies è abrogato.