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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.21. in Assemblea riferita al C. 3653

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/07/2022  [ apri ]
3.21.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Il comma 3-bis dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 è sostituito dal seguente:

   «3-bis. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, lettera a), possono annotare le fatture nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. I medesimi termini rilevano anche ai fini dell'annotazione effettuata per gli acquisti in inversione contabile ai sensi degli articoli 17 e 74 del medesimo decreto nonché, per gli acquisti intracomunitari, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.».