Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Semplificazione dell'obbligo di indicazione dei dati relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva ricevuti dalle imprese)
1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 125-bis, è abrogato;
b) ai commi 125-ter, 125-quater, 125-quinquies le parole: «ai commi 125 e 125-bis», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 125»;
c) al comma 127 le parole: «, 125-bis» sono soppresse.