27.37.
(nuova formulazione)
approvato
Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:
h-bis) ridefinire i termini dei procedimenti amministrativi dimezzandone la durata, salva la possibilità di individuare, d'intesa con le amministrazioni competenti, quelli esclusi da tale riduzione, prevedendo che tra i criteri base di valutazione della performance individuale e organizzativa sia compreso, ove applicabile, il monitoraggio dei tempi di trattazione dei procedimenti e il livello di soddisfazione dell'utenza;
h-ter) introdurre misure per consentire la tracciabilità digitale dei procedimenti.
Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:
7-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entità e di operare altre semplificazioni procedimentali, individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica oppure sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, nonché al fine di riordinare, introducendo la relativa disciplina nell'ambito del predetto regolamento, le fattispecie di interventi soggetti a regimi semplificati introdotte mediante norme di legge.