Al comma 2, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:
v-bis) previsione di una disciplina che promuova il concetto di «Livello Essenziale di Trasporto», ovvero prestazioni e servizi che l'amministrazione pubblica è tenuta a fornire a tutti i cittadini in ragione del rispetto di quel diritto alla mobilità richiamato più volte nella Costituzione Italiana all'articolo 1, primo comma, e negli articoli 2, 3, 4, 16, 33 e 34, sulla base dei «LEA» nell'ambito della sanità.