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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.01. in X Commissione in sede referente riferita al C. 3634

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/06/2022  [ apri ]
6.01.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di infrastrutture energetiche nella Regione Sardegna)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la regione Sardegna, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta le opportune determinazioni affinché anche quelle attività e servizi a monte dell'attività di distribuzione del gas naturale, come definita dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tra cui il trasporto alternativo di GNL e GNC, gas naturale compresso, tramite carro bombolaio e il bilanciamento della materia prima, nonché i terminali locali di rigassificazione e stoccaggio funzionali all'immissione del gas naturale nelle reti di distribuzione localizzate nei singoli bacini di distribuzione siano opportunamente regolati e ammessi ad integrale riconoscimento tariffario, senza che ciò comporti ulteriore aggravio per i consumatori finali sardi.
  2. All'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo le parole: «della legge 3 dicembre 1971, n. 1102,» sono aggiunte le seguenti: «nei comuni della Sardegna».
  3. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ident. 6.02.