Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per i contratti di assicurazione riguardanti la circolazione di veicoli a motore, al raggiungimento della classe di merito 3, ovvero al compimento del settimo anno di assicurazione senza applicazione di malus in caso di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 134, comma 4-bis, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di applicare la tariffa minima nazionale».