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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 31.19. in X Commissione in sede referente riferita al C. 3634

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/06/2022  [ apri ]
31.19.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis). Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, capo IV, Titolo X, dopo l'articolo 150-ter è aggiunto il seguente:

   «Art. 150-quater. (Riparazione dei veicoli) – 1. Ferma restando in ogni caso la facoltà del danneggiato ai sensi dell'articolo 148, comma 11-bis, di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, qualora l'impresa di assicurazione proponga al danneggiato la riparazione del veicolo presso strutture convenzionate, l'impresa deve provvedere direttamente al pagamento delle stesse e non può richiedere al danneggiato il pagamento di importi a titolo di franchigia o di scoperto. La riparazione presso strutture convenzionate non preclude al danneggiato di ottenere, qualora spettantegli, il risarcimento delle ulteriori voci di danno relative a svalutazione commerciale, fermo tecnico e nolo di eventuale mezzo sostitutivo.
   2. La riparazione deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni tecniche fornite dal costruttore e deve assicurare la qualità del risultato e la sicurezza del ripristino, anche qualora comportanti un aggravio di costi di riparazione. L'impresa di assicurazione, in solido con l'impresa di autoriparazione convenzionata, risponde e fornisce garanzia biennale per le riparazioni effettuate, ferma restando quella di legge di cui all'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in ordine agli inter- venti effettuati e alla relativa qualità per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria. A tale fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce le garanzie di cui al citato articolo 11 della legge n. 122 del 1992.
   3. L'assicuratore fornisce al danneggiato, contestualmente all'indicazione della facoltà di rivolgersi a riparatori convenzionati, un'informativa scritta contenente, oltre all'informazione che il danneggiato ha facoltà di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia ai sensi dell'articolo 148, comma 11-bis, gli estremi dell'impresa convenzionata che deve eseguire i lavori. Tale informativa deve altresì indicare le modalità di effettuazione delle riparazioni che, in ogni caso, devono avvenire in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore del veicolo, anche mediante utilizzo di ricambi originali forniti dal costruttore. È consentito l'utilizzo di ricambi alternativi rispetto agli originali prodotti dal costruttore solo se tale opzione viene espressamente accettata dall'assicurato con esclusione, in ogni caso, di ricambi equivalenti, compatibili, di concorrenza o usati. In caso di mera riparazione delle parti danneggiate, senza sostituzione delle medesime, deve essere fornita un'adeguata informativa riportante le ragioni tecniche per le quali si è proceduto alla riparazione invece che alla sostituzione, in conformità alle previsioni indicate dal costruttore del veicolo. Per i danni ai lamierati deve sempre essere indicato se si è proceduto alla sostituzione o alla riparazione e, in caso di riparazione, se quest'ultima è effettuata a freddo mediante levabolli senza verniciatura o a caldo con ripristino della verniciatura, precisando comunque le ragioni della scelta della tecnica effettuata, in conformità alle previsioni indicate dal costruttore del veicolo.
   4. A seguito dell'esecuzione dei lavori, l'impresa di autoriparazione, compresa quella convenzionata con l'impresa di assicurazione, deve emettere e consegnare al danneggiato un documento fiscale ai fini della garanzia biennale. Il predetto documento fiscale, da intestare al danneggiato, oltre a indicare che il pagamento è stato effettuato dall'impresa di assicurazione, deve riportare l'elenco dei ricambi sostituiti, la descrizione delle lavorazioni effettuate, le ore di manodopera e il relativo costo orario nonché il materiale di consumo impiegato.
   5. In conformità agli articoli 175 e 346, ai sensi dei quali non costituisce attività assicurativa l'attività di riparazione, le imprese di assicurazione che intendono offrire convenzioni agli assicurati per la riparazione dei veicoli non possono avvalersi dell'intermediazione di terzi che si inter- pongano a qualsiasi titolo tra il danneggiato, l'impresa di assicurazione e quella di autoriparazione. Costituisce violazione dei citati articoli 175 e 346, comma 1, lettera a), la stipulazione da parte dell'assicuratore di accordi, linee guida, protocolli, convenzioni o contratti quadro con imprese di autoriparazione o associazioni di imprese di autoriparazione volti a disciplinare, regolare o condizionare le scelte tecniche di riparazione, le quali restano di esclusiva competenza dell'impresa di autoriparazione, nonché a incidere, in maniera diretta o indiretta, sulla libera determinazione dei costi di riparazione, determinando effetti diretti, indiretti o anche solo eventuali sulla qualità della riparazione. In tali ipotesi, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 310.
   6. Qualora il danneggiato si avvalga di un'impresa di autoriparazione di propria fiducia, quest'ultima è tenuta a rispettare le disposizioni del presente articolo. L'eventuale deroga ai criteri e alle prescrizioni tecniche relative all'attività di riparazione è consentita solo in caso di antieconomicità della riparazione e, in ogni caso, deve essere oggetto di esplicito consenso scritto rilasciato dal danneggiato in data antecedente all'inizio delle riparazioni.
   7. La violazione delle disposizioni del presente articolo in materia di ricambi originali, ferme restando le sanzioni per l'eventuale attestazione in fattura di lavorazioni difformi da quelle in concreto realizzate, obbliga in solido l'impresa di autoriparazione e la committente impresa di assicurazione al ripristino del veicolo mediante sostituzione dei ricambi originali oltre al risarcimento del danno».