Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Parità di trattamento tra gli operatori del settore dei rottami)
1. All'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «rottami ferrosi» sono sostituite dalla seguente: «rottami».