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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 25.04. in X Commissione in sede referente riferita al C. 3634

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/06/2022  [ apri ]
25.04.

  Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni in materia di Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

  1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi ai parametri indicati nella tabella 1, recante aree e aliquote, e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6, forma una graduatoria, procedendo al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuno dei tre parametri indicati nella tabella 1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero dello sviluppo economico attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.
  2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie misure di coordinamento.

ident. 25.02.25.03.