stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 24.5. in X Commissione in sede referente riferita al C. 3634

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/06/2022  [ apri ]
24.5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica)

  1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) All'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile esclusivamente finalizzate all'installazione delle reti in fibra ottica, esclusivamente nell'ambito urbano, deve coordinarsi con altri operatori di rete di telecomunicazioni che hanno dichiarato pubblicamente piani di realizzazione nella stessa area allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Il coordinamento riguarda il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione. In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nonché dall'articolo 40, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 6, comma 4-ter del citato decreto-legge, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione. Al fine di dare attuazione all'obbligo di coordinamento, il Ministero dello sviluppo economico, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare un decreto attuativo per stabilire gli aspetti procedurali. A tal fine il Ministero istituisce un tavolo tecnico al quale partecipano la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e gli operatori coinvolti, nonché l'associazione rappresentativa di riferimento.

   b) all'articolo 10, dopo il comma 4,aggiungere il seguente:

  4-bis. In caso di inadempienza alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica ai soggetti che non ottemperano alla propria decisione vincolante la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 30, comma 12, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, recante il codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 15.000 euro a 150.000 euro.».

ident. 24.6.24.7.