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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23.05. in X Commissione in sede referente riferita al C. 3634

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/06/2022  [ apri ]
23.05.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche)

  1. Gli interventi per gli impianti di cui agli articoli 44, in riferimento alle opere prive o di minore di rilevanza in conformità al disposto di cui agli articoli 94 e 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e agli artt. 45, 46, 47 e 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui al richiamato articolo 94 del DPR n. 380/2001.
  2. In ogni caso, tali interventi, qualora prevedano l'esecuzione di lavori strutturali, e siano effettuati nelle località sismiche all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti al preventivo deposito del progetto strutturale accompagnato da apposita dichiarazione del progettista che asseveri, il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. Il protocollo di ricezione attesta il deposito ed abilita l'inizio dei relativi strutturali.
  3. All'articolo 45, comma 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «fine lavori» sono soppresse le seguenti: «e collaudo statico a firma del professionista incaricato».

ident. 23.04.