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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.36. in X Commissione in sede referente riferita al C. 3634

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/06/2022  [ apri ]
10.36.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di due mesi. Il Governo, ove non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, affinché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.