Sostituirlo con il seguente:
Art. 24.
(Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica)
1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile esclusivamente finalizzate all'installazione delle reti in fibra ottica e nell'ambito urbano, deve coordinarsi con altri operatori di rete di telecomunicazioni che hanno dichiarato pubblicamente nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI) piani di realizzazione nella stessa area allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Il coordinamento riguarda il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione. Con riguardo alla condivisione dei costi di realizzazione, l'operatore che dichiara per primo al SINFI il piano di realizzazione si assume l'onere di anticipare i costi e di realizzare le opere di genio civile, compresa la scelta della tecnologia di scavo. Se la tipologia di scavo è la medesima la ripartizione dei costi per lo scavo e i ripristini viene suddivisa in parti uguali tra gli operatori di rete. Qualora la condivisione dello scavo comporti il cambio della tipologia di scavo, l'operatore che insiste per primo sarà escluso dalla ripartizione dei conseguenti maggiori costi di scavo e di ripristino. Resta inteso che i costi per la posa dell'infrastruttura di rete saranno sostenuti dagli operatori in proporzione all'occupazione dello scavo, e che le parti interessate negozieranno in buona fede accordi secondo i principi di cui al presente comma e come meglio definiti nel decreto di cui al successivo comma 1-bis. In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nonché dall'articolo 40, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), del decreto-legge n. 145 del 2013 nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 6, comma 4-ter del citato decreto-legge, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione. Resta inteso, in ogni caso, che le varianti in corso d'opera e gli interventi di urgenza sono esclusi dall'obbligo di cui al presente comma.
1-bis. Al fine di dare completa attuazione all'obbligo di coordinamento di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è delegato a rivedere il decreto ministeriale 11 maggio 2016 recante 'Istituzione del SINFI-Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture', stabilendo anche, in deroga all'articolo 4, gli aspetti procedurali, comprese le tempistiche certe per la consultazione e l'accesso al Sistema, in modo che l'operatore che pubblica per primo sul Sistema il piano di realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in una determinata area potrà procedere in ogni caso alla richiesta dei permessi e conseguentemente all'inizio dei lavori decorso inutilmente il termine perentorio di quindici giorni solari dalla pubblicazione del piano di realizzazione senza che sia stata pubblicata nessuna altra manifestazione di interesse. Nel caso in cui ci fossero altre manifestazioni di interesse sullo stesso piano di realizzazione, l'operatore che pubblica per primo sul Sistema il piano di realizzazione potrà procedere in ogni caso alla richiesta dei permessi e conseguentemente all'inizio dei lavori, qualora le parti non trovino un accordo in buona fede entro i successivi quindici giorni dalla manifestazione di interesse. Il decreto dovrà prevedere altresì un adeguato sistema di informazione per tutti gli altri operatori interessati alla manifestazione di interesse al coordinamento dei lavori di scavo. Nel medesimo decreto sono previste inoltre le ulteriori norme sui costi di realizzazione, necessarie a consentire l'effettivo coordinamento, in modo che sia preservata in ogni caso la libera iniziativa economica tra tutti gli operatori e il rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché le eventuali ulteriori esenzioni dall'obbligo di cui al comma 1. Resta inteso che la definizione delle modalità di comunicazione al Sistema del piano di realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in una determinata area dovrà tenere conto della necessità di tutelare informazioni commerciali sensibili quali le decisioni di investimento degli operatori. Prima della pubblicazione del decreto ministeriale, il Ministero dello sviluppo economico avvia una consultazione pubblica della durata di trenta giorni, prevedendo il coinvolgimento degli operatori di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità».
b) all'articolo 10, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. In caso di inadempienza alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 1-bis, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica ai soggetti che non ottemperano alla propria decisione vincolante la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 30, comma 12, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, recante il codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 15.000 euro a 150.000 euro»