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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.6. in Assemblea riferita al C. 3625

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/07/2022  [ apri ]
2.6.
inammissibile

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione, nell'ambito dell'organizzazione del Ministero della cultura, del Fondo per le Arti Nazionali, riformando il sistema di contribuzione pubblica dello spettacolo dal vivo nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

   a) aggiornamento e definizione dei requisiti di accesso agli strumenti di sostegno fondati su accessibilità e inclusione;

   b) revisione del ruolo dei comitati consultivi;

   c) promozione del coordinamento con le attività degli strumenti analoghi di natura regionale e locale.

  6-ter. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione, nell'ambito dell'organizzazione del Ministero della cultura, di specifici organi consultivi, in seno alla Direzione Generale Spettacolo, definiti «Consiglio Generale per le Arti Sceniche» e le «Commissioni Consultive per le Arti Sceniche». La Consulta per lo spettacolo svolge funzioni di consulenza e verifica in ordine alla elaborazione e attuazione delle politiche di settore e in particolare con riferimento alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse statali per il sostegno alle attività dello spettacolo. È composta da quattro sezioni, per le arti sceniche, ciascuna competente per musica, danza, prosa, attività circensi e spettacolo viaggiante; è presieduta dal Ministro e composta dai componenti di ciascuna sezione (non più di sette), cioè appartenenti a sindacati ed associazioni di categoria e rappresentanti della Conferenza unificata, nonché dal Direttore Generale. I componenti vengono nominati con decreto del Ministro a seguito di designazione delle associazioni di categoria su invito del Direttore Generale.
  6-quater. Le Commissioni consultive di cui al comma 6-ter per lo spettacolo dal vivo (per la musica, per il teatro, per la danza, e per i circhi e lo spettacolo viaggiante) hanno funzione consultiva, possono aumentare o diminuire il contributo in base a percentuali prestabilite, in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative afferenti alle richieste di contributo nei settori di rispettiva competenza. Le Commissioni con il parere non escludono istanze dai contributi. I componenti di ogni commissione sono sette scelti tra esperti, operatori, docenti universitari, critici e personaggi di chiara fama altamente qualificati nelle materie di competenza. I suoi componenti sono cinque, nominati dal Ministro della cultura, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e uno dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.