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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.10. in Assemblea riferita al C. 3625

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/07/2022  [ apri ]
2.10.
inammissibile

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per garantire l'istituzione dell'Accademia Italiana di equitazione al fine di tutelare la conservazione e il tramandamento delle tradizioni specifiche; l'addestramento degli equini secondo gli insegnamenti caprilliani, con una forte visione etologica atta a promulgare il rispetto del cavallo secondo le più recenti teorie; la formazione dei cavalieri secondo i canoni caprilliani; la valorizzazione del turismo legato allo spettacolo equestre. L'Accademia avrà la forma giuridica di Fondazione composta da rappresentanti dell'esercito italiano, federazioni sportive relative, e associazioni d'arte equestre.