Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Alle comunità energetiche rinnovabili e alle comunità energetiche dei cittadini di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, primo comma, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non si applica il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato o da impianti alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.