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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.04.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
9.04.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Contributi per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)

  1. Al fine di contribuire al raggiungimento dei nuovi obiettivi dell'Unione europea di emissioni zero entro il 2050 e di rafforzare la misura di cui alla Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», Investimento 1.2 «Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto, non superiore al 50 per cento delle spese sostenute, per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili e per gli investimenti effettuati dalle medesime comunità a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2030, con una dotazione, che ne costituisce limite di spesa, di 15 milioni di euro per l'anno 2022, di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.
  2. Alle risorse del fondo di cui al comma 1 possono accedere le pubbliche amministrazioni, le persone fisiche e le piccole e medie imprese situate nei comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti e fino a 150.000 abitanti nelle regioni Lazio, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
  3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le condizioni per l'accesso al Fondo e per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
  4. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata e tempestiva informazione in merito alle disposizioni di cui al medesimo comma 1.
  5. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, a 20 milioni di euro per l'anno 2023, a 25 milioni di euro per il 2024 e a 30 milioni ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.