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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.034.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
9.034.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Contributo per le imprese energeticamente efficienti)

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'efficienza energetica e la competitività, alle imprese che progettano e realizzano programmi per incrementare l'efficienza degli usi finali di energia che comportino una riduzione della propria intensità energetica pari ad almeno il 5 per cento è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, secondo un principio di progressività in ragione del livello di efficienza conseguito.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.
  3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di riparto delle risorse e di accesso al contributo di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.