Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini della determinazione dell'autoconsumo di cui al comma 1 è ammesso il riferimento ai fabbisogni annuali medi attesi di energia elettrica nonché a tutti i consumi di energia termica e carburanti. Con il decreto di attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW, realizzati da imprese agricole, singole o associate, la cui produzione rientra tra le attività connesse a quella agricola, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, è previsto uno specifico incentivo alla produzione di energia. Tale incentivo si applica anche agli impianti finanziati a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza relativamente al Parco Agrisolare.