Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di promozione del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti)
1. Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'indipendenza energetica e alla luce dei ritardi dovuti all'emergenza pandemica e alla crisi energetica, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biomentano per i quali al 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale ovvero il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura, nonché ai progetti che siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice.