Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «cave o lotti» sono inserite le seguenti: «o porzioni».
3-ter. All'articolo 20, comma 8, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento».
3-quater. All'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le parole: «cave dismesse» sono inserite le seguenti: «o in esercizio».