Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «cave o lotti» sono inserite le seguenti: «o porzioni»;
b) dopo le parole: «artigianale e commerciale» sono inserite le seguenti: «, nonché le cave e le miniere»;
3-ter. All'articolo 20, comma 8, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «cave e miniere» sono inserite le seguenti: «o le porzioni di queste non suscettibili di ulteriore sfruttamento,».
3-quater. All'articolo 9-ter, comma 1, della legge 27 aprile 2022, n. 34, al primo periodo dopo le parole: «cave dismesse», sono inserite le seguenti: «o in esercizio».