Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'installazione, con qualunque modalità, di impianti alimentati da fonti rinnovabili è consentita esclusivamente su aree periferiche, aree urbanistiche compromesse e aree industriali. Non è, in ogni caso, consentita l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili su aree agricole.