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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.023.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
7.023.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di accumulo)

  1. In favore delle imprese che effettuano investimenti volti all'acquisizione di sistemi di accumulo di energia abbinati agli impianti di autoconsumo, fino al 30 dicembre 2022 è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, del 70 per cento, nel limite massimo di 800 milioni di euro per l'anno 2022 e nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  2. I costi ammissibili all'agevolazione di cui al comma 1 corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
  3. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 58 del presente decreto.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 55, comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 25 per cento con le seguenti: nella misura del 50 per cento;

   b) all'articolo 58, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

    1) all'alinea, dopo la parola: «5,» è inserita la seguente: «7-bis,»;

    2) alla lettera c) sostituire le parole: «6.508 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «7.308 milioni di euro per l'anno 2022».