Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di incentivazioni CIP6)
1. I finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi.