Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 22, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, comprese le aree di cui all'articolo 20, comma 8, non si applicano le norme in materia di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, e l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione».