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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.15.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
6.15.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:

  1-bis) al comma 8, lettera c-ter), dopo le parole: «esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli collocati a terra,» sono aggiunte le seguenti: «e per gli impianti di produzione di biometano».

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, lettera a), numero 2), capoverso lettera «c-quater)», secondo periodo, dopo le parole: Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela inserire le seguenti: , nel caso di visibilità degli impianti dagli stessi,;

   b) al medesimo comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

  2-bis) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

   «8-bis. La classificazione di idoneità delle aree operata ai sensi del presente articolo, incluso il comma 8, prevale sull'eventuale classificazione di non idoneità delle medesime aree, laddove operata dalle regioni, anche in attuazione dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.»;

   c) al medesimo comma 1, lettera b), capoverso comma «1-bis», sostituire le parole: ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche, con le seguenti: ove non ricadenti su aree non idonee, alle opere e alle infrastrutture elettriche;

   d) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti:

   «9-ter. Qualora un intervento per il quale sia applicabile la procedura abilitativa semplificata interessi il territorio di più comuni, la procedura è avviata presso tutti i comuni interessati. Il comune su cui si trova la parte prevalente dell'impianto di generazione coordina la procedura, anche mediante conferenza di servizi.
   9-quater. Non sono ostative alla realizzazione degli impianti tramite procedura abilitativa semplificata, qualora vi siano i presupposti stabiliti dal presente articolo, le disposizioni regionali di individuazione delle aree non idonee o ostative alla installazione di impianti oltre a una certa soglia di potenza o in aree specifiche, fatte salve le valutazioni dei comuni, nell'ambito della procedura e le valutazioni in materia paesaggistica e ambientali, ove non derogate ai sensi del precedente comma 9-bis.»;

  2-ter. Le disposizioni dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, prevalgono sugli strumenti urbanistici ed edilizi comunali qualora contrastanti.