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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.03.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
6.03.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali)

  1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «offre un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale» sono sostituite con le seguenti: «, attraverso procedure concorsuali a cadenza almeno semestrale, stipula contratti alle differenze rispetto al prezzo del mercato del giorno prima e di lungo termine di durata fino a venti anni riferiti all'energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta da impianti stabiliti sul territorio nazionale e ceduta nel mercato elettrico all'ingrosso, potendo differenziarne la durata tra impianti esistenti e nuovi.»;

   b) al comma 1, le parole: «mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni.» sono soppresse;

   c) al comma 2, le parole: «di vendita dell'energia elettrica da fonte rinnovabile ritirata ai sensi del comma 1 del presente articolo di durata pari a quella dei contratti di acquisto di cui al medesimo comma 1» sono sostituite con le seguenti: «alle differenze con i clienti finali selezionati mediante procedura concorsuale e per l'energia elettrica di cui al comma 1, aventi durate fino a 10 anni e non inferiori ai tre anni,»;

   d) al comma 3, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

   e) al comma 3, lettera a), le parole: «di vendita» sono soppresse;

   f) al comma 3, lettera a), le parole: «nonché in coerenza con i» sono sostituite dalle seguenti: «a prezzi non superiori ai»;

   g) al comma 3, lettera b), le parole: «può cedere l'» sono sostituite dalle seguenti: «assegna, a valere dal primo gennaio 2022, tramite la stipulazione di contratti alle differenze, i diritti relativi all'»;

   h) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «6 maggio 2003, e ai clienti» sono aggiunte le seguenti: «, con riserva di due Terawattora,»;

   i) al comma 3, lettera c), le parole: «cede l'» sono sostituite dalle seguenti: «assegna i diritti dell'».